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SDS – Schede di Dati di Sicurezza

Non basta consegnare la scheda al cliente: a ogni aggiornamento devi reinviarla a tutti i destinatari riforniti negli ultimi 12 mesi. Mancata trasmissione o aggiornamento: sanzioni amministrative fino a 60.000 €.

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REACH art. 31 · Guida normativa

Scheda dati di sicurezza (SDS): obblighi REACH, aggiornamento e invio ai clienti

La guida completa per fornire, aggiornare, reinviare e conservare le schede dati di sicurezza lungo la catena di approvvigionamento.

Art. 31Regolamento REACH
12 mesiReinvio ai clienti

Aggiornato il

Tecnico di laboratorio nel settore chimico
Invio, aggiornamento e prova di consegna

L'obbligo in breve

In sintesi

La scheda dati di sicurezza (SDS) è il documento con cui chi fornisce una sostanza o una miscela chimica pericolosa trasmette ai clienti le informazioni per usarla in sicurezza. È disciplinata dall'articolo 31 e dall'Allegato II del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, ha 16 sezioni obbligatorie e va consegnata gratuitamente, nella lingua del Paese, entro la data di fornitura. L'obbligo che crea più problemi non è redigerla, ma aggiornarla: quando cambiano le informazioni sui pericoli o sulla gestione dei rischi, la nuova versione va inviata a tutti i clienti riforniti negli ultimi dodici mesi, e il fornitore deve poterlo dimostrare. Tra novembre 2026 e maggio 2028 le nuove classi di pericolo del Regolamento CLP obbligano a rivedere molte schede e quindi a ripetere gli invii.

16sezioni obbligatorie
12 mesiclienti da raggiungere
10 anniconservazione minima
€90.000sanzione massima citata

Che cos'è la scheda dati di sicurezza

La scheda dati di sicurezza, in inglese Safety Data Sheet (SDS), è lo strumento principale con cui le informazioni su pericoli e misure di sicurezza di una sostanza o di una miscela scendono lungo la catena di approvvigionamento: dal fabbricante o importatore al distributore, fino all'utilizzatore professionale e al datore di lavoro che la usa in reparto.

La base giuridica è il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, noto come REACH, in particolare l'articolo 31 e l'Allegato II. Il formato attuale dell'Allegato II è stato riscritto dal Regolamento (UE) 2020/878, applicabile dal 1° gennaio 2021 e obbligatorio per tutte le schede dal 1° gennaio 2023. La classificazione di pericolo da cui la scheda dipende è stabilita dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, detto CLP.

Essendo regolamenti europei, REACH e CLP si applicano direttamente in tutti gli Stati membri. L'Italia ha disciplinato le sanzioni con il Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133.

Non va confusa con la scheda tecnica (TDS), che descrive le prestazioni del prodotto ed è un documento commerciale. La SDS è un obbligo di legge, ha un contenuto fissato dalla norma e una storia di versioni che va conservata.

Quando la SDS è obbligatoria

L'articolo 31, paragrafo 1, del REACH obbliga il fornitore a consegnare la scheda in tre casi:

Miscele non classificate e prodotti al pubblico

Per le miscele che non sono classificate pericolose, l'articolo 31, paragrafo 3, prevede che la SDS sia fornita su richiesta del destinatario quando contengono: almeno una sostanza pericolosa per la salute o l'ambiente in concentrazione pari o superiore all'1% in peso (0,2% in volume per le miscele gassose); almeno una sostanza cancerogena di categoria 2, tossica per la riproduzione, sensibilizzante, PBT, vPvB o inclusa nell'elenco SVHC in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso; oppure una sostanza con un limite europeo di esposizione sul luogo di lavoro.

Quando la SDS non è dovuta, l'articolo 32 impone comunque di trasmettere lungo la catena le informazioni essenziali: numero di registrazione, eventuale autorizzazione o restrizione, dati utili alle misure di gestione dei rischi.

Per i prodotti venduti al pubblico la scheda non è necessaria se l'etichetta e le informazioni fornite bastano a proteggere salute e ambiente (articolo 31, paragrafo 4), ma resta dovuta se la chiede un utilizzatore a valle o un distributore.

Struttura e responsabilità

Le 16 sezioni della scheda

L'articolo 31, paragrafo 6, e l'Allegato II fissano le 16 sezioni, sempre nello stesso ordine. Il Regolamento (UE) 2020/878 ha aggiunto, tra l'altro, le informazioni sulle nanoforme, sulle proprietà di interferenza endocrina, sui limiti di concentrazione specifici, sui fattori M e sulle stime della tossicità acuta.

N.SezioneCosa contiene, in breve
1Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresaIdentificatore del prodotto, eventuale codice UFI, usi pertinenti, fornitore, numero di emergenza
2Identificazione dei pericoliClassificazione, elementi dell'etichetta, altri pericoli compresi PBT/vPvB e interferenza endocrina
3Composizione/informazioni sugli ingredientiComponenti pericolosi, concentrazioni, limiti specifici, fattori M, stime della tossicità acuta
4Misure di primo soccorsoInterventi in caso di esposizione, sintomi, trattamenti
5Misure di lotta antincendioMezzi di estinzione, pericoli specifici, indicazioni per i soccorritori
6Misure in caso di rilascio accidentalePrecauzioni, contenimento, bonifica
7Manipolazione e immagazzinamentoPrecauzioni d'uso, condizioni di stoccaggio e incompatibilità
8Controlli dell'esposizione/della protezione individualeLimiti di esposizione, controlli tecnici, dispositivi di protezione
9Proprietà fisiche e chimicheStato fisico, infiammabilità, punto di infiammabilità, altre proprietà
10Stabilità e reattivitàReattività, condizioni e materiali da evitare, prodotti di decomposizione
11Informazioni tossicologicheEffetti sulla salute, comprese le proprietà di interferenza endocrina
12Informazioni ecologicheTossicità, persistenza, bioaccumulo, mobilità, interferenza endocrina
13Considerazioni sullo smaltimentoMetodi di trattamento dei rifiuti
14Informazioni sul trasportoNumero ONU, classe, gruppo di imballaggio, pericoli per l'ambiente
15Informazioni sulla regolamentazioneNorme specifiche applicabili, valutazione della sicurezza chimica
16Altre informazioniModifiche rispetto alla versione precedente, fonti, abbreviazioni, formazione

Quando il fornitore ha redatto una relazione sulla sicurezza chimica, gli scenari di esposizione pertinenti vanno allegati alla scheda (articolo 31, paragrafo 7). È la cosiddetta SDS estesa (eSDS), che può arrivare a decine di pagine per un solo prodotto.

Consegna: quando, come e in che lingua

Entro la data di fornitura, gratuitamente

La SDS va fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica, entro la data di fornitura della sostanza o della miscela (articolo 31, paragrafo 8). Non è ammesso chiedere un corrispettivo né attendere una richiesta del cliente, salvo i casi dei paragrafi 3 e 4. Dopo la prima consegna non serve rimandarla a ogni fornitura allo stesso cliente, a meno che sia stata revisionata.

Nella lingua del Paese di destinazione

La scheda va redatta in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, salvo diversa disposizione dello Stato (articolo 31, paragrafo 5). Per l'Italia significa in italiano. Chi esporta deve gestire una versione per ogni lingua, e ogni versione ha il suo ciclo di aggiornamento.

Fornita, non solo pubblicata

Il formato elettronico è ammesso, ma la scheda va trasmessa al destinatario. La guida ECHA sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza (versione 4.0, dicembre 2020, paragrafo 2.13) chiarisce che "fornire" è un dovere attivo e riporta la posizione del Forum ECHA delle autorità di controllo: pubblicare la SDS, o un suo aggiornamento, soltanto su un sito web non basta. L'invio in allegato a un'e-mail è accettabile; un'e-mail con un link a un sito generico, dove la scheda va cercata, non lo è.

Per l'invio tramite link, la maggior parte delle autorità nazionali richiede che il link sia diretto alla scheda specifica del prodotto fornito, affidabile e attivo in modo continuativo, preferibilmente permanente; che il cliente sia avvisato se l'accesso è temporaneo; che le modifiche al link e gli aggiornamenti della scheda siano comunicati attivamente; che non siano richiesti login o registrazione. In pratica servono un invio tracciato e la possibilità di dimostrare quale versione ha ricevuto quale cliente.

Aggiornamento e reinvio: l'obbligo più difficile

L'articolo 31, paragrafo 9, obbliga il fornitore ad aggiornare la SDS tempestivamente in tre situazioni:

La regola dei dodici mesi

La nuova versione è datata e identificata come "Revisione: (data)" e va fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica, a tutti i destinatari precedenti ai quali la sostanza o la miscela è stata consegnata nei dodici mesi precedenti. Dopo la registrazione, gli aggiornamenti riportano il numero di registrazione. Secondo l'Allegato II, punto 0.2.5, la prima pagina indica la versione sostituita e le modifiche vanno segnalate, di norma nella sezione 16.

Non ogni modifica impone il reinvio. La guida ECHA (paragrafo 2.9) distingue le revisioni dovute all'articolo 31, paragrafo 9, o a modifiche dell'Allegato II, che vanno fornite ai clienti degli ultimi dodici mesi, dalle correzioni minori, per le quali il reinvio è facoltativo. Suggerisce una numerazione che renda visibile la differenza: versione 1.1, 1.2 per le modifiche minori, versione 2.0 per quelle da reinviare.

Qui nasce il problema operativo. Per rispettare la regola dei dodici mesi il fornitore deve incrociare, per ogni prodotto e per ogni revisione, lo storico delle vendite con l'anagrafica clienti: chi ha comprato quel codice nell'ultimo anno, a quale indirizzo va inviata la scheda, in quale lingua. Con decine di prodotti e centinaia di clienti, un aggiornamento normativo come una nuova classificazione può generare migliaia di invii in poche settimane.

L'obbligo scorre lungo la catena. Il distributore che riceve una revisione dal suo fornitore deve a sua volta inoltrarla ai propri clienti degli ultimi dodici mesi. L'utilizzatore a valle deve applicare le misure indicate nella scheda aggiornata e, se un suo uso non è coperto, attivare gli obblighi dell'articolo 37.

Come si dimostra l'invio e quanto si conserva

Come si dimostra l'invio

Il REACH non stabilisce una forma di prova, ma in un'ispezione il fornitore deve poter mostrare di aver adempiuto. Una prova solida collega cinque elementi: il prodotto, la versione della scheda, il destinatario, la data di invio e l'esito della consegna o dell'apertura. A questo si aggiunge l'archivio di tutte le versioni precedenti, perché la domanda dell'ispettore è quasi sempre "quale scheda aveva questo cliente in quella data". Un invio da casella di posta, senza registro e senza conferma, è difficile da ricostruire a distanza di anni.

Conservazione: dieci anni

L'articolo 36 del REACH impone a fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori di raccogliere e tenere a disposizione tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi del Regolamento per almeno dieci anni dalla data in cui hanno fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o la miscela. Su richiesta, le informazioni vanno trasmesse alle autorità competenti o messe immediatamente a loro disposizione.

Per le SDS significa conservare ogni revisione, non solo l'ultima, insieme alla prova degli invii. Dieci anni sono più della vita media di un gestionale e spesso del rapporto con un fornitore IT.

Struttura e responsabilità

Chi deve fare cosa

SoggettoObblighi principali sulle SDSRiferimento
Fabbricante o importatoreClassifica, redige la SDS e gli scenari di esposizione, la fornisce, la aggiorna e la reinvia ai destinatari degli ultimi 12 mesi, conserva le informazioni per 10 anniREACH artt. 31 e 36; CLP
Formulatore (utilizzatore a valle che produce miscele)Redige la SDS della miscela usando le schede dei componenti, la aggiorna quando cambiano le schede ricevuteREACH artt. 31, 37 e 38
DistributoreTrasmette la SDS ricevuta ai propri clienti, inoltra le revisioni, conserva le informazioni per 10 anniREACH artt. 31 e 36
Utilizzatore a valleApplica le misure indicate, verifica che il proprio uso sia coperto, segnala al fornitore informazioni nuove o inadeguateREACH artt. 34 e 37
Datore di lavoroRende accessibili ai lavoratori le informazioni della SDS e le usa nella valutazione del rischio chimicoREACH art. 35; D.Lgs. 81/2008, Titolo IX
Produttore o importatore di articoliComunica ai destinatari la presenza di SVHC sopra lo 0,1% in peso; ai consumatori su richiesta entro 45 giorniREACH art. 33

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Calendario normativo

Le scadenze da segnare: 2025–2028

Il REACH non ha una data di applicazione unica come il Regolamento Macchine, ma nei prossimi due anni diverse modifiche al CLP obbligano a rivedere e reinviare molte schede.

  1. Le sostanze devono essere classificate ed etichettate secondo le nuove classi di pericolo introdotte nel CLP dal Regolamento delegato (UE) 2023/707: interferenti endocrini per la salute umana e per l'ambiente, PBT/vPvB, PMT/vPvM.

  2. Lo stesso obbligo vale per le miscele.

  3. Si applicano, a scaglioni, le prime disposizioni della revisione del CLP, Regolamento (UE) 2024/2865, secondo il calendario modificato dal Regolamento (UE) 2025/2439.

  4. Termine per classificare ed etichettare secondo le nuove classi le sostanze già sul mercato prima del 1° maggio 2025. Una nuova classificazione è una nuova informazione sui pericoli: la SDS va aggiornata e reinviata ai clienti degli ultimi dodici mesi.

  5. Data a cui il Regolamento (UE) 2025/2439 del 26 novembre 2025 ha reinviato altre regole della revisione del CLP, tra cui quelle sulla formazione delle etichette e sulla pubblicità. Il rinvio non tocca le nuove classi di pericolo.

  6. Termine per classificare ed etichettare secondo le nuove classi le miscele già sul mercato prima del 1° maggio 2026, con il conseguente aggiornamento delle SDS.

Le schede interessate cambiano soprattutto nelle sezioni 2, 3, 11 e 12, con le nuove indicazioni EUH380, EUH381, EUH430, EUH431, EUH440, EUH441, EUH450 ed EUH451. Per un formulatore la scadenza reale arriva prima di quella legale: deve ricevere le schede aggiornate dei fornitori di materie prime, riclassificare le proprie miscele e ripetere gli invii.

Sul fronte REACH, il 27 aprile 2026 la Commissione europea ha annunciato che per ora non presenterà una proposta di revisione complessiva del Regolamento. Punterà invece su semplificazioni introdotte modificando gli allegati con la procedura di comitato e su controlli più efficaci. L'articolo 31 resta quindi invariato, ma l'Allegato II, che definisce il contenuto della SDS, è tra le parti modificabili con questa procedura: va tenuto sotto osservazione.

Sanzioni in Italia

Il Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, disciplina le sanzioni per le violazioni del REACH. L'articolo 10, dedicato alle informazioni nella catena di approvvigionamento, prevede, salvo che il fatto costituisca reato, queste sanzioni amministrative pecuniarie:

Controlli e sicurezza sul lavoro

Sul luogo di lavoro si applicano inoltre gli obblighi e le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 sulla valutazione del rischio chimico. In Italia l'Autorità competente per il REACH è il Ministero della Salute; i controlli sul territorio sono svolti dalle Regioni e dalle ASL.

Piano operativo

Checklist: cosa fare entro il 2026

  1. 01Censire tutti i prodotti per cui è dovuta la SDS, lingua per lingua, con la versione in vigore e la data dell'ultima revisione.
  2. 02Verificare che tutte le schede siano nel formato del Regolamento (UE) 2020/878.
  3. 03Chiedere ai fornitori di materie prime le schede riviste secondo le nuove classi di pericolo e pianificare la riclassificazione delle proprie sostanze entro il 1° novembre 2026.
  4. 04Pianificare la riclassificazione delle miscele entro il 1° maggio 2028, partendo dai prodotti con più clienti.
  5. 05Collegare l'anagrafica prodotti allo storico vendite, per sapere in ogni momento chi ha acquistato ogni codice negli ultimi dodici mesi.
  6. 06Definire il canale di invio: allegato e-mail o link diretto alla scheda, sempre attivo e senza login, con traccia dell'invio. Non la sola pubblicazione sul sito.
  7. 07Impostare il registro degli invii: prodotto, versione, destinatario, data, esito. Adottare una numerazione che distingua le revisioni da reinviare da quelle minori.
  8. 08Conservare tutte le revisioni e il registro per almeno dieci anni dall'ultima fornitura.
  9. 09Stabilire chi, in azienda, decide che una nuova informazione fa scattare la revisione e in quanti giorni si completa il reinvio.
  10. 10Per i distributori: formalizzare con i fornitori l'arrivo automatico delle revisioni e inoltrarle ai propri clienti con lo stesso registro.

Dalla norma alla pratica

Come Certiblok supporta la conformità sulle SDS

Certiblok è la piattaforma di compliance e gestione documentale sicura per aziende e studi professionali, certificata ISO/IEC 27001:2024. Per produttori e distributori di prodotti chimici copre i punti in cui il REACH chiede invio, aggiornamento, prova e conservazione.

SDS Manager

Si esporta dal gestionale (SAP, Zucchetti, Excel o altri) un file CSV con e-mail del cliente, data di acquisto e codice prodotto, senza integrazioni complesse. Il sistema analizza le date e invia a ogni cliente in lista un'e-mail con il link diretto alla scheda del suo prodotto: nessun login richiesto e nessuna scadenza, come chiedono le autorità di controllo. Quando si carica una nuova versione, la invia automaticamente a chi ha acquistato il prodotto, e toglie dalla lista i clienti inattivi da oltre dodici mesi: è la regola dei dodici mesi dell'articolo 31, paragrafo 9, applicata in automatico.

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Registro degli invii

Ogni invio viene registrato, e una dashboard mostra lo stato degli invii, gli errori e la conferma di consegna di ogni e-mail. È la prova da mostrare in ispezione: quale versione, a quale cliente, in quale data, con esito della consegna.

Archivio DRM® su rete decentralizzata

Le schede e tutte le loro revisioni sono divise in 80 frammenti cifrati AES-256 e distribuite su una rete di 26.000 nodi, europei per i clienti europei: nessun nodo contiene il file completo. L'archivio resta disponibile per i dieci anni richiesti dall'articolo 36 anche se cambiano fornitori, server e gestionali.

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Versioning con storico completo

Ogni SDS mantiene tutte le revisioni, consultabili con un clic. Insieme al registro permette di mostrare quale versione era in vigore e quale ha ricevuto ogni cliente in una certa data.

Condivisione tracciata

Schede e scenari di esposizione possono essere condivisi con clienti e distributori senza che debbano registrarsi, sapendo chi ha visualizzato il file e quando; i destinatari vengono avvisati quando esce una nuova versione. Per le SDS conviene non impostare una scadenza del link: le autorità chiedono che resti attivo in modo continuativo.

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Audit Room

In caso di ispezione REACH o di audit di un cliente, le schede, le revisioni e il registro degli invii di un prodotto sono raccolti in una stanza dedicata. L'ispettore vi accede con permessi e durata decisi dall'azienda, senza diventare utente e senza ricevere copie dei file, e ogni accesso è tracciato.

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Domande frequenti su SDS e REACH

Quando è obbligatoria la scheda dati di sicurezza?
Secondo l'articolo 31 del Regolamento REACH la SDS è obbligatoria quando la sostanza o la miscela è classificata pericolosa ai sensi del Regolamento CLP, quando la sostanza è PBT o vPvB, oppure quando è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate (SVHC). Per le miscele non classificate pericolose la SDS va fornita su richiesta del destinatario se contengono sostanze pericolose sopra le soglie indicate all'articolo 31, paragrafo 3.
Entro quando e in che lingua va consegnata la SDS?
La SDS va fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica, entro la data di fornitura della sostanza o della miscela (articolo 31, paragrafo 8, del REACH). Non serve ripeterla a ogni consegna allo stesso cliente, salvo che sia stata revisionata. Deve essere nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato: in Italia, in italiano.
Quando va aggiornata la scheda di sicurezza?
Tempestivamente in tre casi (articolo 31, paragrafo 9, del REACH): quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, quando è rilasciata o rifiutata un'autorizzazione, quando è imposta una restrizione. La nuova versione è datata e identificata come "Revisione: (data)", indica quale versione sostituisce e segnala le modifiche, di norma nella sezione 16.
Devo rimandare la SDS aggiornata ai clienti già serviti?
Sì, quando la revisione nasce da uno dei tre casi dell'articolo 31, paragrafo 9, del REACH: la versione aggiornata va fornita gratuitamente a tutti i destinatari ai quali la sostanza o la miscela è stata consegnata nei dodici mesi precedenti. Per le modifiche minori il reinvio non è obbligatorio, ma è ammesso. Per farlo serve sapere, prodotto per prodotto, chi ha acquistato cosa nell'ultimo anno.
Come dimostro di aver inviato la SDS aggiornata ai clienti?
Il REACH non prescrive una forma di prova, ma in caso di ispezione il fornitore deve poter dimostrare di aver adempiuto. Serve un registro che colleghi per ogni invio la versione della SDS, il destinatario, la data e l'esito della consegna o dell'apertura, conservato insieme alle versioni della scheda. Una e-mail inviata senza traccia di consegna e senza archivio delle versioni è una prova debole.
Basta pubblicare le schede di sicurezza sul sito aziendale?
No. Secondo la guida ECHA sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza (versione 4.0, dicembre 2020, paragrafo 2.13), fornire la SDS è un dovere attivo: pubblicarla solo su un sito web non basta, e non basta nemmeno un'e-mail con un link generico al sito. È accettabile l'invio in allegato a un'e-mail oppure un link diretto alla scheda specifica, sempre funzionante, senza login o registrazione, con gli aggiornamenti comunicati attivamente al cliente.
Per quanto tempo vanno conservate le SDS e le informazioni collegate?
L'articolo 36 del REACH impone a fabbricanti, importatori, utilizzatori a valle e distributori di conservare tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi del Regolamento per almeno dieci anni dall'ultima volta in cui hanno fabbricato, importato, fornito o utilizzato la sostanza o la miscela.
Quali sanzioni sono previste in Italia per le SDS?
L'articolo 10 del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, salvo che il fatto costituisca reato, prevede per il fornitore che non trasmette o non aggiorna la SDS una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro; da 3.000 a 18.000 euro se la scheda non è in italiano, non è datata o è incompleta o inesatta; da 3.000 a 18.000 euro per chi non conserva le informazioni per dieci anni; da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che non consente ai lavoratori di accedere alle informazioni.
Cosa cambia per le SDS con le nuove classi di pericolo del CLP?
Il Regolamento delegato (UE) 2023/707 ha introdotto le classi di pericolo per interferenti endocrini, PBT/vPvB e PMT/vPvM. Per le sostanze già sul mercato prima del 1° maggio 2025 la nuova classificazione è obbligatoria dal 1° novembre 2026; per le miscele già sul mercato prima del 1° maggio 2026 dal 1° maggio 2028. Una riclassificazione comporta l'aggiornamento delle sezioni 2, 3, 11 e 12 della SDS e il reinvio ai clienti degli ultimi dodici mesi.

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